Piazza Caduti nei Lager 9/4, 31053 Pieve di Soligo (TV)

Telefono

0438 980700

Fax

0438 980246

Sinistri: cosa fare e come tutelarsi

Chi risponde per i danni prodotti da urto con animali selvatici?

Nel percorrere con il proprio veicolo una strada statale, provinciale o comunale, può capitare di investire un animale selvatico che si è immesso improvvisamente sulla carreggiata o che, vittima di un investimento, giace sulla strada. Può anche capitare che per evitarlo si urti un'altra vettura, oppure si esca fuori strada. In situazioni come queste si ha diritto a chiedere il risarcimento? E a chi?

La giurisprudenza ha specificato che "la Regione è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche ed anche in caso di delega di funzioni amministrative alle province […]" (Cass. Civ. n. 3384/2015).

Tuttavia, un'altra pronuncia della Cassazione (Cass. ord. n. 12944/15) stabilisce che la Regione può delegare alla Provincia il compito di gestire la fauna selvatica; e in tal caso a risarcire sarà quest'ultima. Sarà dunque necessario valutare caso per caso la legislazione regionale in vigore e verificare quali poteri la Regione abbia delegato alle Province o agli Enti Locali e se, a sua volta, l'ente delegato sia stato ragionevolmente messo in condizione di adempiere ai compiti affidatigli.

OBBLIGHI SPETTANTI ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA: Questi enti dovranno predisporre idonea segnaletica in tutti quei tratti in cui sia possibile l'attraversamento di fauna selvatica o adottare adeguate tecniche di contenimento della selvaggina. In mancanza di tali precauzioni (ad esempio se tale segnaletica non viene posizionata), l'automobilista che abbia subito un danno da investimento di un animale selvatico, potrà chiedere il risarcimento all'ente competente.

OBBLIGHI SPETTANTI ALL'AUTOMOBILISTA: Affinché la richiesta di risarcimento possa trovare accoglimento, il soggetto danneggiato deve dimostrare (ai sensi dell'articolo ex art. 2043 del Codice Civile) non solo l'esistenza del danno, ma anche che il danno è derivato dall'investimento dell'animale selvatico e l'assenza della segnaletica o delle barriere di contenimento. 

E SE L'URTO AVVIENE CON ANIMALI DOMESTICI? Per completare il quadro, nel caso in cui l'animale che abbia provocato l'incidente sia un animale domestico, la responsabilità ricade senza dubbio sul proprietario, in base al disposto all'art. 2052 del Codice civile, secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse in custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito", con l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni da quest'ultimo eventualmente prodotti. 

In caso di animali selvatici, invece, non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell'ente pubblico e dunque non opera nessuna presunzione di colpa.