Nel percorrere con il
proprio veicolo una strada statale, provinciale o comunale, può capitare di
investire un animale selvatico che si è immesso improvvisamente sulla
carreggiata o che, vittima di un investimento, giace sulla strada. Può anche
capitare che per evitarlo si urti un'altra vettura, oppure si esca fuori
strada. In situazioni come queste si ha diritto a chiedere il risarcimento? E a chi?
La giurisprudenza ha specificato che "la
Regione è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni provocati da
animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da
norme specifiche ed anche in caso di delega di funzioni amministrative alle
province […]" (Cass. Civ. n. 3384/2015).
Tuttavia, un'altra pronuncia della
Cassazione (Cass. ord. n. 12944/15) stabilisce che la Regione può delegare alla
Provincia il compito di gestire la fauna selvatica; e in tal caso a risarcire
sarà quest'ultima. Sarà dunque necessario valutare caso per caso la
legislazione regionale in vigore e verificare quali poteri la Regione abbia
delegato alle Province o agli Enti Locali e se, a sua volta, l'ente delegato
sia stato ragionevolmente messo in condizione di adempiere ai compiti
affidatigli.
OBBLIGHI SPETTANTI ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA: Questi enti dovranno predisporre idonea
segnaletica in tutti quei tratti in cui sia possibile l'attraversamento di
fauna selvatica o adottare adeguate tecniche di contenimento della selvaggina.
In mancanza di tali precauzioni (ad esempio se tale segnaletica non viene
posizionata), l'automobilista che abbia subito un danno da investimento di un
animale selvatico, potrà chiedere il risarcimento all'ente competente.
OBBLIGHI SPETTANTI ALL'AUTOMOBILISTA: Affinché la richiesta di risarcimento possa
trovare accoglimento, il soggetto danneggiato deve dimostrare (ai sensi
dell'articolo ex art. 2043 del Codice Civile) non solo l'esistenza del danno,
ma anche che il danno è derivato dall'investimento dell'animale selvatico e
l'assenza della segnaletica o delle barriere di contenimento.
E SE L'URTO AVVIENE CON ANIMALI DOMESTICI? Per completare il quadro, nel caso in cui l'animale che abbia provocato l'incidente sia un animale domestico, la responsabilità ricade senza dubbio sul proprietario, in base al disposto all'art. 2052 del Codice civile, secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse in custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito", con l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni da quest'ultimo eventualmente prodotti.
In caso di
animali selvatici, invece, non è configurabile una posizione di custodia o di
vigilanza dell'ente pubblico e dunque non opera nessuna presunzione di colpa.