- Si parla di infortunio in itinere se il danno subito avviene nel percorso casa-lavoro / lavoro-casa e in quello di andata e ritorno dal luogo di consumazione del pasto. Comprende anche quelli subiti dai lavoratori mentre si trasferiscono tra due luoghi di lavoro diversi.
- Altro vincolo imposto dall'INAIL è quello della effettiva necessità dell'utilizzo
del mezzo (es. lontananza dal posto di lavoro, mancanza di mezzi pubblici,..).
- Il percorso effettivamente svolto dal lavoratore deve essere
quello più breve e diretto (eccezion fatta per le modifiche alla viabilità ).
Ancora convinti di non avere bisogno di una maggiore tutela?