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DISTRATTO DAL CELLULARE O LONTANO DALLE STRISCE: ANCHE IL PEDONE RISPONDE DEL SINISTRO

Il pedone non ha sempre ragione. E' quello che sta stabilendo la giurisprudenza negli ultimi tempi allargando le maglie della responsabilità anche ai pedoni distratti dal cellulare o lontani dalle strisce pedonali.

La regola è che in caso di investimento del pedone grava su chi guida una presunzione di responsabilità in base all'articolo 2054 del Codice Civile. Nel caso in cui invece sia il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo è possibile provare il concorso di colpa o addirittura la responsabilità esclusiva dell'investito.
E' sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nella determinazione del sinistro. 

Alcune note.
Il pedone deve attraversare sulle strisce pedonali. È autorizzato ad attraversare fuori dalle strisce solo se queste sono assenti o sono più lontane di 100 metri dal luogo in cui il pedone intende attraversare la strada. Se il pedone attraversa fuori dalle strisce perché queste non sono presenti o sono lontane più di 100 metri, deve farlo seguendo una linea retta e non obliqua. Il pedone che attraversa fuori dalle strisce ha ugualmente diritto al risarcimento del danno se risulta che l'investimento è stato determinato da imprudenza o distrazione dell'automobilista. Del resto il codice della strada impone, in città e fuori dai centri urbani, dei limiti di velocità anche per consentire una immediata frenata in situazioni di urgenza. I ciclisti con la bicicletta alla mano sono equiparati ai pedoni.